Interesse legale al 2,5%
Con decorrenza dal 1° gennaio 2024 la misura del saggio degli interessi legali è ridotta al 2,5% in ragione d’anno. Lo ha previsto il D.M. 29 novembre 2023 del Ministero dell’Economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell’11 dicembre 2023.
Queste le principali conseguenze dell’incremento del tasso di interesse:
Ravvedimento operoso
L’aumento del tasso di interesse legale comporta l’aumento degli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 18/12/97 n. 472.
Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.
Il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro rata temporis, ed è quindi pari:
- allo 0,1% dal 1/1/2017 al 31/12/2017;
- allo 0,3% dal 1/1/2018 al 31/12/2018;
- allo 0,8% dal 1/1/2019 al 31/12/2019;
- allo 0,05% dal 1/1/2020 al 31/12/2020;
- allo 0,01% dal 1/1/2021 al 31/12/2021;
- all’1,25% dal 1/1/2022 al 31/12/2022;
- al 5% dal 1/1/2023 al 31/12/2023;
- al 2,5% dal 1/1/2024.
Rateizzazione delle somme dovute in seguito all’adesione ad istituti deflativi del contenzioso
L’aumento del tasso di interesse legale rileva anche in caso di opzione per il versamento rateale delle somme dovute per effetto dei seguenti istituti deflativi del contenzioso:
- adesione agli inviti al contraddittorio, ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 19/6/97 n. 218; sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata;
- adesione ai processi verbali di constatazione, ai sensi dell’art. 5- bis del D. Lgs. 19/6/97 n. 218; sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell’atto di definizione dell’accertamento parziale;
- accertamento con adesione, ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. 19/6/97 n. 218; sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dalla data di perfezionamento dell’atto di adesione;
- acquiescenza all’accertamento, ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 19/6/97 n. 218; sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata;
- conciliazione giudiziale, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 31/12/92 n. 546; sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo a quello del processo verbale di conciliazione o a quello di comunicazione del decreto di estinzione del giudizio.
“Cristallizzazione” del tasso di interesse legale
In relazione all’accertamento con adesione, la circ. Agenzia delle Entrate 21/6/2011 n. 28 (§ 2.16) ha precisato che la misura del tasso legale deve essere determinata con riferimento all’anno in cui viene perfezionato l’atto di adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi.
Tale principio deve ritenersi applicabile anche in relazione agli altri istituti deflativi del contenzioso sopra richiamati.
Misura degli interessi non computati per iscritto
La nuova misura del tasso legale rileva anche per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione:
- ai capitali dati a mutuo (art. 45 co. 2 del TUIR);
- agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d’impresa (art. 89 co. 5 del TUIR).
Adeguamento dei coefficienti dell’usufrutto e delle rendite ai fini delle imposte indirette
Con un successivo DM saranno adeguati al nuovo tasso di interesse legale i coefficienti per la determinazione del valore, ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione:
- delle rendite perpetue o a tempo indeterminato;
- delle rendite o pensioni a tempo determinato;
- delle rendite e delle pensioni vitalizie;
- dei diritti di usufrutto a vita.
Decorrenza
I nuovi coefficienti si applicheranno agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi e alle donazioni fatte, a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Effetti ai fini contributivi
La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l’omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’art. 116 della L. 23/12/2000 n. 388 (Finanziaria 2001).