Pubblicità delle sovvenzioni e dei contributi pubblici entro il 30 giugno

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L’articolo 1 comma 125 e seguenti della legge 124/2017 ha previsto, in capo ad enti non commerciali e imprese, l’obbligo di pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno, delle informazioni relative alle erogazioni pubbliche ricevute.

Le Società di Capitali (leggasi le S.p.a.) sono tenute ad inserire tale informativa nella nota integrativa del bilancio d’esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato.

I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e i soggetti non tenuti alla redazione della nota integrativa (micro-imprese) assolvono l’obbligo mediante pubblicazione delle informazioni e degli importi sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza entro il 30 giugno di ogni anno.

La pubblicazione tramite questa modalità interessa anche le associazioni, fondazioni e cooperative sociali che svolgono attività a favore di stranieri e le altre imprese esercenti le attività di cui all’art. 2195 c.c. (società di persone, ditte individuali, compresi forfettari/minimi).

L’obbligo informativo in esame riguarda sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti ricevuti da una Pubblica amministrazione e da enti assimilati.

Tra le informazioni da riportare vi sono i dati identificativi del soggetto beneficiario, i dati identificativi del soggetto erogante, l’importo dell’erogazione ricevuta, il periodo amministrativo di incasso e una breve descrizione della causale dell’attribuzione.

Gli obblighi di pubblicazione non si applicano ove l’importo delle erogazioni sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato, limite che deve essere riferito, come specificato dal Ministero del Lavoro nella Circolare n. 2/2019, al totale dei vantaggi ricevuti e non alla singola erogazione.

Si evidenzia inoltre che gli obblighi riguardano gli importi erogati nell’esercizio finanziario precedente. Pertanto nel 2022 devono essere rendicontate le somme erogate nel 2021.

Posto che gli obblighi di informativa riguardano gli importi “effettivamente erogati”, al fine della rendicontazione occorre applicare il criterio di cassa.

Tale obbligo di pubblicazione non sussiste per gli aiuti di stato/aiuti de minimis contenuti nel Registro Nazionale degli aiuti di stato (RNA). È tuttavia necessario che in nota integrativa ovvero sul sito internet/portale digitale venga fatta menzione dell’esistenza degli aiuti oggetto di pubblicazione nel RNA.

L’inosservanza dell’obbligo di pubblicità comporta l’applicazione di specifiche sanzioni.

Per l’anno 2021 il regime sanzionatorio è stato sospeso, sospensione che è stata prevista anche per il 2022 dal c.d. “Decreto Milleproroghe”.

La sospensione interessa l’applicazione delle sanzioni e non l’obbligo dell’adempimento in esame.