Whistleblowing: nuovi obblighi
Con il decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 è stata data attuazione nel nostro ordinamento alla direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni dei diritti della UE di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato (cd. direttiva whistleblowing).
Il termine whistleblowing identifica l’attività di denuncia del dipendente (o come vedremo anche di soggetti terzi) di fatti illeciti scoperti nel corso dello svolgimento della propria prestazione lavorativa.
La segnalazione può riguardare, sia in ambito pubblico che privato, azioni od omissioni, commesse o tentate, inerenti a:
– episodi penalmente rilevanti;
– violazioni del codice etico;
– violazioni del Regolamento aziendale;
– violazioni di codici disciplinari;
– violazioni della normativa per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 9.4.2008 n. 81;
– violazioni dello Statuto dei lavoratori (L. 20.5.70 n. 300);
– violazioni della normativa sulla prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo di cui al D.Lgs. 21.11.2007 n. 231;
– violazioni della normativa poste a tutela dell’ambiente;
– violazioni suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all’amministrazione o all’azienda di appartenenza;
– violazioni che possono arrecare pregiudizio agli utenti, ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso l’amministrazione o l’azienda di riferimento;
– episodi di corruzione passiva (a danno dell’amministrazione o dell’azienda e nell’interesse del singolo o della parte terza) e/o episodi di corruzione attiva (a vantaggio dell’amministrazione o dell’azienda).
Con riferimento al settore privato il decreto prevede che la normativa si applichi:
– alle società che adottano il modello organizzativo 231/2001;
– alle società che comunque nell’anno precedente abbiano impiegato mediamente più di 50 dipendenti (anche se non hanno adottato il modello organizzativo 231/2001).
È stata ampliata la platea dei soggetti tutelati che comprende, oltre ai dipendenti, anche soggetti esterni (collaboratori autonomi, liberi professionisti, azionisti, amministratori, stagisti, fornitori, clienti).
Il decreto diventerà operativo dal 15 luglio 2023.
Inoltre, per le società che nel 2022 hanno impiegato più di 50 ma meno di 250 dipendenti, l’obbligo di istituire il canale interno di segnalazione delle irregolarità avrà effetto dal 17 dicembre 2023.
I canali per effettuare la segnalazione sono tre:
- interno all’impresa, che comunque garantisca la riservatezza dell’identità del segnalante;
- esterno, attivato dallo Stato (gestito da ANAC), accessibile solo in via residuale, cioè quando non è possibile attivare il canale di segnalazione interno;
- pubblico, accessibile in via ulteriormente residuale, attraverso la stampa o il web, solo dopo che i primi due canali non abbiano dato alcun riscontro. La nuova disciplina impone quindi di impostare una compliance whistleblowing. È necessario un piano di azione che tenga insieme aspetti diversi, dalla predisposizione di canali di segnalazione adeguati e tecnologicamente affidabili alla formazione interna dei dipendenti ed esterna degli altri stakeholder sull’utilizzo dello strumento, ma anche la formazione specifica di chi riceve le segnalazioni e l’approvazione di procedure efficaci.
Vista la delicatezza dell’argomento riteniamo opportuno e necessario che ciascuna Società che rientri nella disciplina del D.Lgs. 24/2023 si attivi al più presto per organizzare un’adeguata e tutelante compliance whistleblowing.