Super Ace anche con la rinuncia dei soci ma solo di natura finanziaria

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Di Mario Tagliaferri e Stefano Vignoli – NT+Fisco del 24/11/2021.

Una particolarità dell’Ace innovativa è la possibilità offerta dall’articolo 19 del Dl 73/2021 di non tenere conto del limite del patrimonio netto per il calcolo dell’agevolazione. Si ricorda, infatti, che l’articolo 11 del decreto 3 agosto 2017 relativo all’Ace “ordinaria” stabilisce che «la variazione in aumento non può comunque eccedere il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio», ma tale limite viene come detto escluso, per l’Ace innovativa, dall’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 19.
Questa norma agevolativa si sposa con il dettato dell’articolo 1, comma 266, della legge 178/2020 che consente, per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, di “sospendere” la copertura delle perdite stesse fino al 2025.


Avendo eliminato il limite del patrimonio netto, quindi, e potendo proseguire la loro attività ancorché il patrimonio netto sia sotto i limiti consentiti o addirittura negativo, le società potranno comunque applicare l’Ace innovativa alla variazione di capitale proprio del 2021 (nel caso di esercizio coincidente con l’anno solare), ad esempio alimentata da un versamento a riserva copertura perdite.


Ulteriore possibilità di copertura delle perdite 2020 e pregresse può essere data dalla rinuncia ai crediti dei soci nei confronti della società.
I crediti dei soci possono essere di tipo finanziario o di altra natura, commerciale ad esempio, e la loro rinuncia viene disciplinata, a livello contabile, dall’Oic 28 paragrafo 36, «la rinuncia del credito da parte del socio … è trattata contabilmente alla stregua di un apporto di patrimonio a prescindere dalla natura originaria del credito».
Da un punto di vista fiscale la rinuncia ai finanziamenti soci quale strumento di incremento del capitale proprio e quindi di utilizzo dell’Ace innovativa viene disciplinata e confermata dall’articolo 5, comma 2, lettera a) del decreto Ace.

Le particolarità che caratterizzano, ai fini fiscali, la rinuncia dei crediti da parte dei soci sono il concetto stesso di credito, e il concetto di valore fiscale e nominale dello stesso credito. Sul concetto di credito la circolare 21/E/ 2015 ha ritenuto che l’apporto che origina dalla rinuncia ai crediti rileva, ai fini Ace, solo nell’ipotesi in cui il credito rinunciato derivi da precedente finanziamento in denaro.


L’interpretazione data con la circolare 21 è certamente restrittiva, e ove vi fossero crediti commerciali da rinunciare sarebbe prudente che la società pagasse tali crediti, per poi ottenere un versamento in conto capitale da parte del socio, versamento utile allo sfruttamento dell’Ace innovativa.


In merito invece al concetto di valore fiscale e nominale del credito il comma 4-bis all’articolo 88 del Tuir, dispone la rilevanza reddituale, a titolo di sopravvenienza attiva in capo alla società partecipata, della rinuncia al credito dei soci per la parte eccedente il valore fiscale dello stesso. Quest’ultimo deve essere comunicato alla società partecipata mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, pena l’azzeramento del valore stesso.
La dichiarazione sostitutiva di atto notorio, disciplinata dal Dpr 455/2000, può essere inviata a mezzo Pec.