Nuove specifiche tecniche f.e. e esterometro

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Come noto, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28 febbraio 2020 n. 99922 ha aggiornato le specifiche tecniche per l’emissione di fatture elettroniche, prevedendo un significativo ampliamento delle tipologie di documenti che possono essere emessi e trasmessi al Sistema di Interscambio.
La nuova versione del XML, infatti, si caratterizza per:

  • l’inserimento di nuovi codici «TipoDocumento»;
  • un maggior dettaglio dei codici «Natura» dell’operazione;
  • nuovi codici «Tipo ritenuta» e «Modalità pagamento».

La nuova classificazione potrà essere adottata in via facoltativa a partire dal 1° ottobre 2020, mentre diverrà obbligatoria dal 1° gennaio 2021, come disposto dal provvedimento del 20 aprile 2020 n. 166579 e interesserà anche la comunicazione delle operazioni transfrontaliere, trimestrale dal 2021.

Tipo documento
Vengono introdotti nuovi tipi di documento da utilizzare specificatamente per le fatture differite e ulteriori nuove tipologie di autofatture per indicare in modo più preciso il motivo dell’emissione di tale documento; i “tipo documento” disponibili saranno:

  • TD01 Fattura
  • TD02 Acconto/Anticipo su fattura
  • TD03 Acconto/Anticipo su parcella
  • TD04 Nota di Credito
  • TD05 Nota di Debito
  • TD06 Parcella
  • TD16 Integrazione fattura reverse charge interno
  • TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
  • TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
  • TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, c. 2, D.P.R. n. 633/1972
  • TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art. 6, c. 8, D.Lgs. n. 471/1997 o art. 46, c. 5, D.L. n. 331/1993)
  • TD21 Autofattura per splafonamento
  • TD22 Estrazione beni da Deposito IVA
  • TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA
  • TD24 Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a)
  • TD25 Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo Periodo, lett. b)
  • TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36 D.P.R. n. 633/1972)
  • TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

Natura operazione
Inoltre, le nuove specifiche tecniche del tracciato permetteranno di rappresentare in modo più dettagliato le varie fattispecie di operazioni esenti e non imponibili ai fini IVA e quelle soggette al meccanismo dell’inversione contabile. Ad esempio, per ciò che concerne gli acquisti da soggetti non stabiliti in Italia, soggetti a inversione contabile ai sensi dell’art. 17 comma 2 del DPR 633/72) si dovrà utilizzare “N6.9” (Inversione contabile – Altri casi) in luogo del generico “N6”. I codici disponibili pertanto saranno:

  • N1 – operazioni escluse da IVA ex art. 15, D.P.R. n. 633/1972
  • N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli articoli da 7 a 7- septies del D.P.R. n. 633/1972
  • N2.2 non soggette – altri casi
  • N3.1 non imponibili – esportazioni
  • N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie
  • N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino
  • N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
  • N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento
  • N3.6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
  • N4 – operazioni esenti da IVA
  • N5 – operazioni soggette al regime del margine / IVA non esposta in fattura
  • N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
  • N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro
  • N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile
  • N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati
  • N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
  • N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
  • N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
  • N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico
  • N6.9 inversione contabile – altri casi
  • N7 – IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40, commi 3 e 4, e art. 41, comma 1, lettera b, D.L. n. 331/1993; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lettere f, g, D.P.R. n. 633/1972 e art. 74-sexies, D.P.R. n. 633/1972)

Risulta opportuno sottolineare come grazie ai nuovi codici aumenteranno i casi in cui l’operatore potrà decidere se procedere all’integrazione del documento ricevuto o all’emissione di autofattura in formato elettronico per l’acquisto di beni e servizi da soggetti non residenti, in alternativa alla presentazione della comunicazione delle operazioni transfrontaliere.

Si pensi, ad esempio, agli acquisti intracomunitari di beni; in tale circostanza il cessionario nazionale potrà emettere un documento elettronico utilizzando il codice TD18 (“Integrazione per acquisto di beni intracomunitari”), assorbendo, in questo modo, l’obbligo di presentazione dell’esterometro.

Tipo ritenuta
Verrà inoltre introdotta la possibilità di inserire in fattura ritenute di tipo previdenziale oltre alla ritenuta d’acconto, la cui nuova codifica sarà:

  • RT01 Ritenuta persone fisiche
  • RT02 Ritenuta persone giuridiche
  • RT03 Contributo INPS
  • RT04 Contributo ENASARCO
  • RT05 Contributo ENPAM
  • RT06 Altro contributo previdenziale

Modalità pagamento
Infine, è stato introdotto il nuovo codice «ModalitàPagamento» per il PagoPA (MP23).

Risulta evidente come l’adeguamento dei software di compilazione e trasmissione delle fatture elettroniche sia propedeutico all’utilizzo delle nuove codifiche, che si ricorda essere facoltative fino al 31 dicembre 2020.

Lo studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.