Gent.mi Clienti,
ricordiamo che il versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre 2020 deve essere effettuato entro il 20 gennaio 2021.
Inoltre informiamo che – con D.M. 4 dicembre 2020 – il Ministero dell’Economia e delle finanze ha ridefinito le scadenze di versamento dell’imposta di bollo per le fatture elettroniche inviate tramite Sistema di Interscambio dal 1° gennaio 2021. L’imposta dovrà essere assolta entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, ad eccezione di quanto dovuto per le fatture emesse nel secondo trimestre, da versare entro il 30 settembre.
Come già previsto per il 2020, è possibile prorogare il versamento al trimestre successivo qualora l’imposta complessivamente dovuta non ecceda i 250 euro, fermo restando che i versamenti dei primi tre trimestri devono essere effettuati, al più tardi, entro il 30 novembre. In sintesi, le nuove scadenze dal 2021:
Periodo Imposta < 250,00 € Imposta > 250 €
1° trimestre 30 settembre 2021 31 maggio 2021
1° e/o 2° trimestre 30 novembre 2021 30 settembre 2021
3° trimestre 30 novembre 2021 30 novembre 2021
4° trimestre 28 febbraio 2022 28 febbraio 2022
Lo studio LEXIS